L'unità immobiliare collabente si presenta, quando al fabbricato o all'unità immobiliare vengono a mancare le caratteristiche di
redditività.
Nel merito l'art. 3 comma 55 della L. 662/96 ha introdotto delle modifiche alla procedura ed alla
documentazione da allegare all'istanza che il cittadino deve inoltrare all'Amministrazione comunale al
fine della riduzione del 50% dell'imposta sui fabbricati “Collabenti” o inagibili/inabitabili; le prescrizioni
del comma 55 consentono, tra l'altro, che all'istanza possa essere allegata la sola dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 15/68 rispetto all'oggetto; consequenzialmente per
introdurre o variare in atti il classamento dell'immobile collabente si dovrà allegare alla pratica Docfa:
- relazione asseverata del tecnico;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o semplice dichiarazione, firmata in originale, con
allegata copia della carta di identità del dichiarante (valida ai sensi della L. 127/97 - Bassanini);
- foto;
- copia dell'istanza depositata in comune riportante il timbro di protocollo di arrivo (in base alla
specifica procedura di protocollo comunale);
- relazionare la documentazione allegata nel Quadro D “Note relative al
Documento”.
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