Esempi Docfa



  Costituzione BCNC



 Vademecum Nazionale ver. 1.0 luglio 2022


1.1.3 Beni comuni censibili (BCC) e non censibili (BCNC)
Si considerano "beni comuni", secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelli così definiti dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche tutti quei beni che, in senso funzionale, sono al servizio di - o comunque utilizzabili da - due o più unità immobiliari.
La loro particolare gestione in ambito catastale (in "partite speciali") risponde ad esigenze inventariali, senza coinvolgimento catastale nella gestione delle regolamentazioni condominiali o in riserve di pattuizioni.
I beni comuni si suddividono in censibili (BCC) e non censibili (BCNC).
I BCC sono beni che forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari e che, al tempo stesso, sono connotati da autonoma capacità reddituale (ad esempio: l'alloggio del portiere, una piscina, un locale deposito o di rimessaggio a servizio comune, lïautorimessa a servizio comune, ecc.) e come tali dichiarati.
Ai fini dell'iscrizione in catasto di beni immobili come BCC gli stessi devono essere menzionati come tali nel regolamento di condominio (registrato e trascritto presso i competenti Uffici dell'Agenzia), con proprietà ripartita fra tutti i condomini secondo i diritti vantati sull'area o sulla superficie della particella su cui sorge l'edificio. Nella dichiarazione in catasto di detti beni immobili è evidenziata sia la loro peculiarità di beni comuni censibili, sia la connessione con le unità immobiliari a cui sono asserviti. (Allegato tecnico alla lettera circolare della Direzione Centrale Catasto e Cartografia prot. n. 23646 del 12 giugno 2013)
Trattandosi di beni dotati di autonomia funzionale e reddituale, sotto il profilo inventariale (identificazione, rappresentazione planimetrica, ecc.) ed estimale (attribuzione del classamento e determinazione della rendita castale) sono trattati in catasto alla stregua di tutte le altre unità immobiliari, differendo da queste ultime per l'assenza esplicita di intestati (c.d. partita speciale "0" - beni comuni censibili).
I BCNC sono beni comuni per destinazione ad alcune o a tutte le unità immobiliari del compendio immobiliare nel quale sono ubicati (ad esempio androne, scale, transiti, locale centrale termica, vano ascensore, cortile comune, ecc.), ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto), che non presentano autonoma capacità reddituale. [In una particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’eventuale area di corte va individuata come area esclusiva dell’abitazione e, conseguentemente, considerata tale ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità immobiliare. In tal caso, è da ritenersi pertanto impropria l’iscrizione di tale area di corte nell’ambito dei BCNC.]
Tali porzioni, che per la loro natura non costituiscono unità immobiliari, non sono pertanto soggette alla "dichiarazione di unità immobiliare urbana" [Dichiarazione di cui al c.d. “Mod. 1” del Catasto Edilizio Urbano. ], ma vanno comunque rappresentate nell'elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, e non possono avere una ditta intestataria formalmente iscritta in catasto (c.d. partita speciale "A" - beni comuni non censibili) Circolare n. 2/T del 20 gennaio 1984.

Comma 4 - 1.1.5 Identificazione delle unità immobiliari e degli altri beni censiti in Catasto
I BCNC a servizio di uno stesso insieme di unità immobiliari sono individuati in catasto con uno stesso identificativo [Nelle zone ove vige il sistema Tavolare, le parti comuni vengono identificate con il numero 0 (nell’elenco subalterni l’indicazione deve essere riportata in forma letterale e per esteso: “zero”).], anche se posti su piani diversi e non contigui (ad esempio: androne, scale, pianerottoli, cortile con accesso esterno, ascensore, ecc.).
Nelle zone ove vige il sistema Tavolare, le parti comuni vengono identificate con il numero 0 (nell’elenco subalterni l’indicazione deve essere riportata in forma letterale e per esteso: “zero”)

2.4.1.2 Campo Partita Speciale
Tramite il Campo Partita Speciale, abilitato per la selezione solo nel caso di dichiarazione di variazione, è possibile specificare che l'unità trattata nel Quadro U in corso di compilazione è un bene comune. Se selezionato tale campo, si abilitano i due ulteriori campi Beni Comuni Censibili e Beni Comuni Non Censibili, attraverso i quali si deve specificare il tipo di bene comune.

3.1.2 Elenco subalterni
--- omissioni ---
- nella descrizione di BCNC e BCC devono essere riportate chiaramente anche l'indicazione delle unità a cui tali beni sono comuni (ad esempio: “sub xx bene non censibile comune a tutti i subb.: scale, ascensore, centrale termica, e area scoperta”, “sub yy bene non censibile comune ai sub 5, 6, 7: pianerottolo di accesso”, “sub zz bene comune censibile ai sub 5 e 6: cantina”);
--- omissioni ---

Motivare in relazione tecnica a quale titolo si richiede la modifica.

2.2.1.3 Campo Data di ultimazione lavori
Nel campo Data di ultimazione lavori del Quadro A deve essere indicata la data a partire dalla quale le unità oggetto della dichiarazione di accatastamento risultano abitabili o servibili all'uso a cui sono destinate.
(Tuttavia, per la compilazione di detto campo, occorre tener presente anche di eventuali indicazioni specifiche, valide per particolari tipologie di documento e/o di causali.)

Nel caso di successione può firmare il documento un avente diritto (eredi).

Argomenti correlati:
Elenco subalterni: Art. 7 Circolare n. 9 prot. 69262 del 26/11/2001
Corretto indirizzo dell'u.i.u.: Circolare 4 n. 57354 del 29/10/2009
Numero civico: Archivio Nazionale dei numeri civici...12/03/2018

Cliccare all'interno del bordino blu per vedere le finestre Docfa