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Lo scopo degli esempi Voltura è quello di facilitare la compilazione del Documento.
Si ringrazia tutti coloro che hanno messo a disposizione il materiale per realizzare l´opera.
Le volture relative all'aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni e Catasto Fabbricati
vengono redatte su apposito modulo, (reperibile presso il salone del front-office al banco
informazioni), e presentate direttamente presso le postazioni polifunzionali del front-office.
Esse possono essere presentate anche compilate con la procedura informatica denominata
“VOLTURA 1.0” (vedi istruzioni relative al programma stesso sul sito del Ministero dell’Economia
Agenzia delle Entrate).
Soluzione quando non appaiono tutte le icone sui nuovi sistemi operativi. W7, Vista, W8, W10.
Normativa di riferimento
D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701 art. 2. - Volture - Comma 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Circolare n. 2 - 20/01/1984
- allegato
Circolare n. 3 - 26/04/2004
Circolare n. 2 - 09/03/2006
Nota prot. n. 34902 del 15/05/2006
Nota illustrativa sulla procedura di Voltura
automatica 26/05/2006
Voltura 1.0 - Presentazione del software 26/09/2008
Guida software voltura 29/04/2008
Circolare n. 1 del 11/05/2009
Modalità prot. n. 187963 del 30/05/2013
Indicazioni del 30/05/2013
Nota prot. n. 23646 del 12/06/2013
Allegato prot. n. 23646 del 12/06/2013
Chiarimenti prot. n. 30058 del 05/08/2013
AdE - Varese - Domanda di Voltura casi studio del 21/11/2023
Modulistica:
Per dichiarazione morte [Ricongiunzione usufrutto; Nuda proprietà];
Modulo atti intermedi non registrati.
Ogni qualvolta vengono eseguiti atti civili giudiziali o
amministrativi che danno origine a trasferimento o mutazione dei diritti reali
su fabbricati urbani o porzioni di essi, deve essere eseguita, dai soggetti
tenuti alla registrazione degli atti, la voltura catastale (entro un anno).
Le volture devono essere richieste mediante presentazione di Mod. 98TP entro 30
giorni dall’avvenuta registrazione degli atti o delle denuncie di successione
per non incorrere nella sanzione.
- Occorre presentare una domanda di voltura per ciascun documento
traslativo e per ciascun Comune in cui sono posti i beni.
- Le domande di voltura sono accompagnate dalle “note di voltura” (Interno
Mod. 98TP) dove si riassume in termine catastale il trasferimento dei beni
descritti nell'atto notarile o nella denuncia di successione. I dati devono
essere dedotti dai certificati catastali.
- Alle domande di voltura devono essere allegati:
> Copia dell'atto o della denuncia di successione che ha generato la
mutazione.
> Nel caso non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in Catasto e quella
dove si fa luogo il trasferimento, la domanda di voltura deve contenere anche un
elenco degli atti o dei documenti susseguentemente ai passaggi intermedi (quadro
c1 e c2 sul retro del Mod.98).
Per gli atti antecedenti al 1969 (vedi norma) e mai volturati, si procede alla
sola domanda di rettifica.
- Le riunioni d'usufrutto
La riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà segue la procedura descritta in
precedenza solo per i diritti di usufrutto maturati in data anteriore al 01/01/1973.
Per i diritti maturati dopo tale data, le domande di voltura dovranno essere
corredate dal certificato catastale e dal documento attestante la cessione del
diritto di usufrutto (certificato di morte o di rinuncia al diritto di
usufrutto).
Bonifica delle intestazioni ovvero allineamento delle intestazioni
Sono intestazioni che necessitano di un intervento di
bonifica e di allineamento preventivo all'invio telematico dell’Adempimento
Unico o alla presentazione di successive denuncie catastali.
Richiede la collaborazione di Notai e Professionisti, consiste nel predisporre
un file con il programma Voltura, ed inviarlo all'Ufficio per la
registrazione.
Trattandosi di una rettifica dell'intestazione
all'attualità, due sono i punti fermi di questa attività di
normalizzazione e di bonifica delle titolarità:
– le modifiche devono essere riferite all'intestazione dell'ultimo atto
registrato;
– non possono essere inoltrate volture di atti mai depositati in catasto (queste
ricadono nel consueto iter di presentazione delle domande di voltura allo
sportello con pagamento dei relativi tributi).
Le ragioni di questa bonifica preventiva risiedono tutte nell'obiettivo di
fornire all'utenza ed ai clienti chiarezza ed
esattezza nelle intestazioni catastali oltre che a “spianare” la strada verso le
successive registrazioni automatiche
dell'Adempimento Unico.
Esempio di intestazione completamente priva di significato:
ROSSI Oneri PROPRIETARIO PER IL MAPP 100 IN COM. LEG.
VERDI Oneri PROPRIETARIA PER IL MAPP 100 IN COM. LEG.
GIALLO Oneri PROPRIETARIO PER 2/4 DEL MAPP. 200
BLU Oneri PROPRIEATRIO PER 2/4 DEL MAPP. 200
La titolarità “Oneri” codificata rappresenta solo la descrizione di un
qualcosa che grava
sugli altri diritti reali; in questa intestazione la contraddizione
risiede nel fatto che l'onere è
la proprietà.
Invero nell'esempio la codifica “oneri” è stata impropriamente usata
come grimaldello per
registrare una cointestazione per sconfinamento che non è sopportata
dalle nuove
titolarità.
Cointestazioni per sconfinamento
Le unità immobiliari graffate (composte di due o più
identificativi intestati a ditte diverse) devono - prima della redazione
dell'atto - essere frazionate.
Ad es. la ditta:
AGOSTINO per il mappale 222
GIOVANNI per il mappale 211
deve essere divisa assegnando a ciascuna porzione di unità la rispettiva
intestazione catastale.
Anche le diciture “PER I PROPRI DIRITTI” devono essere eliminate prima dell'atto
assegnando le porzioni alle rispettive intestazioni.
Solo nel caso in cui tutta l'unità graffata venga acquistata da un unico
acquirente è possibile procedere alla redazione dell'atto in quanto la nuova
intestazione (valida per tutte le porzioni) andrà a sostituire per intero la
vecchia intestazione.
Del pari vanno modifiche tutte le intestazioni ove compare la dicitura “ciascuno
per i propri diritti” oppure solamente “per i propri diritti”.
Unificazione titolarità per successiva variazione
Spesso le registrazioni, soprattutto di domande di voltura
presentate in epoche diverse, introducono le titolarità con modalità diverse, talché quando un tecnico deve
procedere ad
esempio alla fusione di più unità, il sistema informativo blocca la
registrazione con il
messaggio “titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento”.
Esempi di intestazioni:
ALEARDO proprietà per 1/1
è diversa da
ALEARDO proprietà per 1000/1000
ALEARDO proprietà per 1/1 bene personale
è diversa da
ALEARDO proprietà per 1/1
ALEARDO proprietà per 1/1
GIANNA usufrutto generale
è diversa da
ALEARDO nuda proprietà per 1000/1000
GIANNA usufrutto per 1/1
ed è anche diversa da
ALEARDO nuda proprietà per 1000/1000
GIANNA usufrutto per 1000/1000
ALEARDO nuda proprietà per 1000/1000
GIANNA usufrutto per 1/1
è diversa da
ALEARDO nuda proprietà per 1000/1000
GIANNA usufrutto per 1000/1000
FRANCESCO proprietà per ½
FRANCESCA proprietà per ½
è diversa da
FRANCESCO proprietà per ½ in regime di separazione dei beni
FRANCESCA proprietà per ½ in regime di separazione dei beni
TIZIO USFRUTTUARIO PARZIALE
CAIO proprietà per 1/1
è diversa da
TIZIO usufrutto per 1/3
CAIO nuda proprietà per 1/3
CAIO proprietà per 2/3
Queste intestazioni esemplificative possono essere
unificate attraverso la predisposizione di un file Voltura con le seguenti
caratteristiche da inserire nella schermata della nota:
La data di efficacia è sempre quella dell'ultimo
passaggio registrato in catasto.
Dal programma non vengono richiesti altri dati dell'atto o della successione.
Ovviamente deve trattarsi solo di differenze “formali” o meglio “descrittive”
tra le diverse intestazioni; e non sostanziali dove invece si deve intervenire
sull'atto notarile o sulla successione che ha originato la diversa intestazione
catastale.
Ad esempio:
ADOLFO proprietà per ½
CAROLINA proprietà per ½
non è la stessa intestazione di:
ADOLFO proprietà per ¾
CAROLINA proprietà per ¼
ed è anche diversa da:
ADOLFO proprietà per ½
CAROLINA proprietà per ½ in regime di comunione legale.
Titoli diversi possono infatti aver trasferito quote
diverse e quindi realizzato intestazioni diverse nella sostanza che non possono
essere riunite senza prima aver modificato gli atti di provenienza.
In certi casi è anche necessario predisporre una voltura in rettifica (sempre
utilizzando il programma Voltura e versando – allo sportello – i relativi
tributi); si ha voltura in rettifica quando la registrazione effettuata
rispecchia quanto dichiarato nella domanda di voltura ma – per mero errore di
compilazione - non nell'atto traslativo o nella successione.
Altro caso classico riguarda l'acquisto di beni prima e
dopo il matrimonio:
CARLO proprietà per ½
MARIANNA proprietà per ½
(acquisto prima del matrimonio) è intestazione diversa da CARLO proprietà per ½
in regime di comunione legale MARIANNA proprietà per ½ in regime di comunione legale
(acquisto fatto dopo il matrimonio).
Le due intestazioni non si possono unificare.
La registrazione da parte dell'Ufficio avviene per “uso ufficio”.
Per i professionisti è possibile compilare la voltura
utilizzando la funzione “Documenti pregressi” all'interno del programma Docfa.
Si riporta la schermata dei dati generali della voltura con le indicazioni da
inserire mentre rimangono inalterate le considerazioni poco sopra espresse.
Aggiornamento vecchie intestazioni non codificate
Altre intestazioni non codificate:
ANDREA (senza titolo né quota)
MARILENA (senza titolo né quota)
ANDREA COMUNIONE LEGALE 1/2
MARILENA COMUNIONE LEGALE 1/2
ROBERTO Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni
ALESSIO Usufrutto
LUCIANA PROP. PER ½ COMUN. LEGALE ½
ASSUNTA USUF. GEN. SUBENTRANTE
DANTE CUMUNIONE LEGALE
LAVINIA CUMUNIONE LEGALE
GABRIELLA COMPROP. PER 15/16
GUGLIELMO COMPROP. PER 15/16
ANTONIO COMPROPRIETARIO
ANSELMO COMPROPRIETARIO
GIUSEPPE COMPROPRIETARIO
TIZIO USFRUTTUARIO PARZIALE
CAIO proprietà per 1/1
è diversa da
TIZIO usufrutto per 1/3
CAIO nuda proprietà per 1/3
CAIO proprietà per 2/3
ALESSANDRO comproprietario per 2/108
MARIO proprietà per 106/108
RICCARDO comproprietario per 2/108
deve essere modificata in
ALESSANDRO proprietà per 1/108
MARIO proprietà per 106/108
RICCARDO proprietà per 1/108
(la comproprietà non è prevista nelle nuove titolarità)
Anche in questi casi è possibile intervenire con le stesse
modalità previste in precedenza.
Una analisi particolare merita la seguente intestazione da
bonificare:
ANTONIO COMPROPRIETARIO
ANSELMO COMPROPRIETARIO
GIUSEPPE COMPROPRIETARIO
Spesso in queste ditte è difficile stabilire o ricostruire le quote spettanti a
ciascun titolare specie se gli intestatari sono numerosi.
La Circolare 15232 del 21 febbraio 2002 suggerisce, nel caso di riscontrate
difficoltà a determinare o ricostruire le quote di spettanza del singolo
intestatario, di apporre - dopo la titolarità presunta codificata – la dicitura
“QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE”.
La dicitura rappresenta un segnale di attenzione su quanto introdotto in atti ed
assume un significato ancor più cautelativo nel caso di ricostruzione di ditte
condominiali specialmente quando mancano le tabelle millesimali.
Ovviamente in prima approssimazione, ed in assenza di altri
elementi, la ripartizione delle quote può avvenire in parti uguali tra i singoli
aventi diritto.
Pertanto:
ANTONIO COMPROPRIETARIO
ANSELMO COMPROPRIETARIO
GIUSEPPE COMPROPRIETARIO
può diventare:
ANTONIO proprietà per 1/3 QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE
ANSELMO proprietà per 1/3 QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE
GIUSEPPE proprietà per 1/3 QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE
Analogamente si può operare quando le quote da inserire sono particolari e di
difficile se non impossibile assimilazione dal sistema catastale.
Ad esempio:
XYZ S.P.A. proprietario per 34567,25/4.000.000
Nel programma Voltura, il denominatore recepisce al massimo 6 cifre mentre non
tollera i decimali; pertanto si suggerisce di codificare una quota “accettabile”
e vicina a quella reale (ad es: 35/4000 con i dovuti arrotondamenti) e di
inserire la dicitura “QUOTA REALE 34567,25/4.000.000” nel campo “eventuale
specificazione del diritto”.
Esiti delle volture automatiche
Spesso anche con esito positivo, il risultato
dell'intestazione catastale lascia a desiderare come nel seguente esempio:
ANDREA proprietà per 500/1000 in regime di separazione del beni
STEFANO nuda proprietà per ½
STEFANO proprietà per ½
la ricostruzione storica degli atti fornisce questa intestazione:
ANDREA proprietà per ½ in regime di separazione del beni
STEFANO proprietà per ½
• nel caso di esito negativo (la nota non è stata registrata in toto o
parzialmente) si interviene con il “recupero di voltura automatica” in quanto la
nota nel sistema informativo è sospesa ed in attesa di interventi che la
sblocchino.
• in caso di esito positivo ma con necessità di intervento
si rinvia a quanto esposto in precedenza.
Altre tipologie di intestazioni ATTUALI dove intervenire
sono rappresentate dalla seguente ditta:
GIUSEPPINA DA VERIFICARE
GIUSEPPINA proprietà per ½
GIUSEPPINA proprietà per 500/1000
CRISTINA DA VERIFICARE
LUISA DA VERIFICARE
la ricostruzione storica degli atti fornisce questa intestazione finale:
GIUSEPPINA proprietà per 1/1
Quando si interviene sulle registrazioni automatica è essenziale analizzare la
storia delle titolarità in quanto l'aggiornamento viene eseguito solo
sull'ultimo passaggio.
Quale intestazione devo dichiarare?
La domanda posta potrebbe sembrare banale ma la risposta
può chiarire alcune cose.
Succede, con una certa frequenza, che l'utenza non è contenta del proprio
aggiornamento appena registrato.
“In visura c'era ancora l'usufrutto di Mario morto 10 anni fa; ho fatto la
voltura della riunione di usufrutto e la voltura è andata ‘sotto’ e in visura
c'è ancora l'usufrutto ma io l’ho cancellato! Perché? Dove ho sbagliato?”
(si deve aggiungere anche che ‘sotto’ compaiono i proprietari attuali che
figurano erroneamente come se fossero proprietari alla data di morte di Mario).
Il disguido si chiama “data di efficacia dell'atto o della successione” o meglio
i corrispondenti soggetti titolari dei diritti reali sull'immobile a quella
data.
20 febbraio 2002
Cessione quote MARIO usufrutto per 1/1
GIULIA nuda proprietà per 1/1
Impianto Meccanografico
giugno 1987 MARIO usufruttuario generale
MASSIMO proprietaria per ½
GIULIA proprietaria per ½
Nel 2002 Massimo cede la quota a Giulia; nessuno provvede a
cancellare l'usufrutto di Mario deceduto nel 1995; pertanto – come l'antica
consuetudine catastale prevedeva – nella voltura viene riportato anche il nome
di Mario in attesa della domanda di riunione di usufrutto (da notare che a
Giulia viene assegnata la nuda proprietà in luogo della piena proprietà).
Nel 2005 ci si “accorge” che Mario è deceduto nel 1995 e si presenta la domanda
di voltura per riunione di usufrutto realizzando il seguente aggiornamento
errato:
20 febbraio 2002
Cessione quote MARIO usufrutto per 1/1
GIULIA nuda proprietà per 1/1
30 gennaio 1995
riunione usufrutto GIULIA proprietà per 1/1
Impianto Meccanografico
giugno 1987 MARIO usufruttuario generale
MASSIMO proprietaria per ½
GIULIA proprietaria per ½
Al 30 gennaio 1995 i titolari della proprietà erano Massimo
e Giulia insieme.
Di fatto invece di aggiornare le intestazioni catastali, la storia delle
intestazione è stata ancor più ingarbugliata.
Allora la prima seria risposta alla domanda posta nel titolo di questo capitolo
è la seguente: “devo dichiarare i soggetti titolari dei diritti effettivamente
attivi alla data di efficacia dell’atto”.
Ciascun atto (o successione) ha una sua intestazione catastale che “fotografa”
soggetti e diritti reali in quel preciso momento.
Pertanto ad ogni data di efficacia corrisponde una
intestazione catastale.
Questa risposta è compatibile con la nuova impostazione
della banca dati catastale introdotta nel 2000: un data base articolato e
flessibile (relazionale) dove le modifiche catastali (denuncie e volture) sono
organizzate in funzione della data di efficacia dell'atto o della denuncia.
In modo corretto sono due i passaggi da eseguire per sanare la seguente
situazione
20 febbraio 2002
Cessione quote MARIO usufrutto per 1/1
GIULIA nuda proprietà per 1/1
Impianto Meccanografico
giugno 1987 MARIO usufruttuario generale
MASSIMO proprietaria per ½
GIULIA proprietaria per ½
1) presentare la domanda di voltura per
riunione di usufrutto di Mario con efficacia 2005 (trattandosi di voltura mai
presentata vanno versati i relativi tributi) a ditta Massimo e Giulia con il
seguente esito della registrazione:
20 febbraio 2002
Cessione quote MARIO usufrutto per 1/1
GIULIA nuda proprietà per 1/1
30 gennaio 1995
riunione usufrutto MASSIMO proprietà per ½
GIULIA proprietà per ½
Impianto Meccanografico
giugno 1987 MARIO usufruttuario generale
MASSIMO proprietaria per ½
GIULIA proprietaria per ½
2) presentare la domanda di voltura in
rettifica della cessione di quote del 2002 in quanto si deve rettificare la
precedente voltura presentata (anche in questo caso verranno versati i relativi
tributi) a ditta Giulia con il seguente esito della registrazione:
20 febbraio 2002
rettifica GIULIA proprietà per 1/1
20 febbraio 2002
Cessione quote MARIO usufrutto per 1/1
GIULIA nuda proprietà per 1/1
30 gennaio 1995
riunione usufrutto MASSIMO proprietà per ½
GIULIA proprietà per ½
Impianto Meccanografico
giugno 1987 MARIO usufruttuario generale
MASSIMO proprietaria per ½
GIULIA proprietaria per ½
In tal modo viene ricostruita l'effettiva cronologia dei
passaggi dei diritti reali.
Quindi di fronte ad un problema di intestazione catastale o per verificare la
corretta sequenza di registrazione si devono tener presenti due dati
importantissimi: la data di efficacia ed i relativi diritti attivi in
quella data.