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Esenzione dai tributi


Alcune fattispecie di denunce sono esenti dal pagamento dei tributi ed ogni volta che ne ricorrano le condizioni è necessario che il professionista ne faccia richiesta attraverso la procedura predisposta nella piattaforma Sister, dove troverà la possibilità di indicare uno dei motivi di esenzione dai tributi che di seguito si riassume:

sister esenzione dai tributi

Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153
Conservazione catasto terreni. Esenz. Diritti su copie, certificati, estratti e consultazioni: Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e lʼoggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fa cenno sul documento che la richiesta venne fatta nellʼinteresse dello stato. Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire unʼ utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per lʼoccorrente opera sussidiaria.
Eʼ altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dellʼoggetto e dello scopo della consultazione stessa.

Art. unico L. 15/5/1954 n. 228
Regioni, Province, Comuni ed Enti di Beneficenza: Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149
Esonero dall’imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità: Esonero dellʼ imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dellʼ indennità di espropriazione, sono esenti dallʼimposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emulamenti ipotecari.
Per fruire delle citate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dellʼuso cui sono destinati.
Presentazione Planimetrie in Esenzione
Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perché smarrita dallʼufficio.
In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perché non rientrano nelle suindicate fattispecie, ma per le quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perché trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico apporrà uno “0” (zero), nellʼ apposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari.

Art 73 L. 14/05/1981 n. 219
Art. 73 – Esenzione da imposte e tasse: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648.
E fatta salva l’imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431
art. 28. Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962: Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l’imposta comunale sui materiali da costruzione.
L’importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall’imposta generale sull’entrata.
Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della amministrazione dei lavori pubblici.
Si fa presente che con la Legge 15/05/1954 n. 228 e sue successive integrazioni e modifiche, contenute anche nella Circolare 2/2009, vengono esentati dal pagamento dei tributi speciali catastali la Regione, la Provincia, i Comuni e gli Enti di Beneficienza.
Tale richiesta viene effettuata dal professionista in fase di invio come sopra, ma per gli Enti di Beneficienza, è necessario allegare al Docfa, lo statuto dell’Ente obbligato
alla presentazione della pratica catastale per consentire la verifica della effettiva natura di Ente di Beneficienza ed Assistenziale.