Pregeo



 

Tolleranza nelle superfici


Riferimento normativo
Codice Civile (art. 1538), pari ad 1/20 della superficie in atti.
Tolleranza stabilita al paragrafo 12 dell’Istruzione XVI usata anteriormente al 30 ottobre 1989.
Circolare N. 11/88 - Prot. N. 4A/4107 del 24/12/1988
Disposizioni integrative alla Circolare 2/88.

- Approvazione dei tipi.
Sono previste opportune tolleranze in materia di calcolo delle superfici:
1) in caso di lotto interamente rilevato per la prima volta la differenza tra la sua superficie nominale
2) in caso di lotto interamente rilevato la cui superficie in atti amministrativi risulti già “SR”, quindi già interamente rilevato in precedenza, la tolleranza prevista è data dalla seguente formula:
T=1/3 (A/1000+√A) 20.

Nel caso tali condizioni non siano soddisfatte è necessario procedere alla doppia dimostrazione delle superfici secondo le modalità previste dal D.P.R. 650/72 e ribadite dalle Circolari 11/88 e 5/89. Quindi dovranno essere predisposti doppi elaborati grafici ed amministrativi dai quali risultino entrambe le situazioni riscontrate (stato dei luoghi e stato catastale) discordanze sulle superfici.
Circolare N. 5/1989 - Prot. N. 4A/3317 del 30/10/1989
Diversità di forma e/o superficie tra particelle rilevate e documentazione probante.

Lettera - Prot. N. 4A/92/803 del 21/02/1992
Chiarimenti operativi e procedurali inerenti la normativa sul trattamento degli atti geometrici di aggiornamento.
- Collaudi di tipi di aggiornamento redatti con nuova procedura.

Circolare N. 2/1992 - Prot. N. 4A/92/99 del 13/01/1992
Ulteriori disposizioni inerenti il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento.
- Modifica tolleranze fra superfici reali rilevate da più utenti.

Circolare N. 8/2005 - Prot. N. 53644 del 01/08/2005
(modifica Lettera-Circolare 4A/92/803 del 21.02.1992)
Controlli sul terreno degli atti di aggiornamento cartografici.

- Tolleranze (Si confermano le disposizioni Circolare n. 2 del 13/01/1992 prot. 4A/92/99.)
Circolare 3/2009 - Circolare 1/2010:

Ipotesi A: Qualora un particella, riportata nella banca dati censuaria con superficie nominale, viene frazionata e tutte le particelle derivate sono definite con superfici reali, è obbligatorio compilare il modello per il trattamento dei dati censuari variando il valore e la natura della superficie della particella originari da frazionare, da nominale (SN) a reale (SR), quando la somma delle superfici delle particelle derivate risulta inferiore al 5% della superficie presente negli atti.



Ipotesi B: Nel caso in cui la particella originaria da frazionare sia già riportata negli atti del catasto con superficie reale, il valore e la natura della superficie della stessa da riportare nel modello per il trattamento dei dati censuari saranno quelli già presenti negli atti del catasto.