Tolleranza nelle distanze
Riferimenti normativi (estratto da Riconfinazione -
aspetti tecnici e giuridici - Convegno Verona 17/11/1995 [Aurelio Costa])
Normale n. 18 del 1921 dell’Istruzione II del 1934 fino al 1950 si
indicavano i limiti:
0,00025 x N + 0,05 x
√ D
per D < 200 m (rilievo celerimetrico: tacheometro e stadia)
0,00020 x N + 0,004 x D
per D > 200 m (rilievo celerimetrico: tacheometro e stadia)
N = denominatore scala
0,00025 x N = errore di graficismo collaudo = + 0,05 x
√ D
0,00020 x N = errore di graficismo collaudo = + 0,04 x
√ D
Normale n. 18 del 1921 – Istruzione II del 1934 fino al 1988
si indicavano i limiti:
0,05 x
√ D per D < 200m (rilievo celerimetrico:
tacheometro e stadia)
0,04 x
√ D
per D > 200m (rilievo celerimetrico: tacheometro e stadia)
Circolare n. 2/1988 - Prot. n. 4A/322 del 19/01/1988
- Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento.
Detta “d” la distanza fra due punti del rilievo, ricavabile
sulla base delle misure riportate nell’atto di aggiornamento, e detta “D” la corrispondente distanza
misurata sul terreno nelle operazioni di collaudo attraverso metodologie o strumentazione di precisione intrinseca
uguale o superiore a quelle utilizzate nella fase di rilievo di aggiornamento, dovrà risultare:
in zone urbane o di espansione urbanistica:
(d - D) ≤ 0.05 + (0.0013 x d) ml. x d ≤ 300 ml.
(d - D) ≤ 0.45 x d > 300 ml.
in zone extraurbane pianeggianti o parzialmente ondulate:
(d - D) ≤ 0.05 + (0.0016 x d) ml. x d ≤ 300 ml.
(d - D) ≤ 0.55 x d > 300 ml.
in zone extraurbane con terreno sfavorevole:
(d - D) ≤ 0.15 + (0.0020 x d) ml. x d ≤ 300 ml.
(d - D) ≤ 0.70 x d > 300 ml.
(Rif.to Circ. 2/88- Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento -
pag.55)
Circolare N. 5/1989 - Prot. N. 4A/3317 del 30/10/1989
Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli
aggiornamenti cartografici.
Disposizioni e chiarimenti integrativi alla “Istruzione per il
rilievo catastale di aggiornamento” e alle circolari n. 2/87, n. 2/88
(conferma) e n. 11/88.
Circolare N. 5/1989 Lettera - Prot. N. 4A/92/803 del 21/02/1992
Chiarimenti operativi e procedurali inerenti la normativa sul
trattamento degli atti geometrici di aggiornamento.
- Collaudi di tipi di aggiornamento redatti con nuova procedura.
Circolare N. 8/2005 - Prot. N. 53644 del 01/08/2005
(modifica Lettera-Circolare 4A/92/803 del 21/02/1992)
Controlli sul terreno degli atti di aggiornamento cartografici.
- 9 Tolleranze (Si confermano le disposizioni “Istruzione per
il rilievo catastale di aggiornamento” - capitolo
1 paragrafo 4. 19/01/1988 - Prot. n. 4A/322 Circolare N. 2/1988)