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Frazionamento


E’ la procedura di aggiornamento finalizzata alla divisione di una o più particelle per generare nuove particelle geometricamente diverse. Viene utilizzata, di norma, quando si deve procedere alla vendita o costituzione di diritti reali su porzioni di particelle. L’oggetto primario del rilievo è costituito da linee dividenti.

Frazionamento in caso di espropri
In caso d’espropri per causa di pubblica utilità, è necessario allegare al tipo di frazionamento oltre alla delibera dell’Ente espropriante, una copia del piano parcellare della zona interessata.

Formazione dei lotti
E’ possibile fondere particelle attigue di stessa qualità e classe nei seguenti casi:
  • Almeno una delle particelle da fondere derivi dal frazionamento in questione.
  • La particella da accorpare non deve avere superficie superiore a 1000 mq., al fine di ottenere una migliore rappresentazione grafica in scala 1:2.000.
  • Il tecnico professionista è tenuto a dichiarare, in relazione tecnica, che non esistono materializzazioni (recinzioni, fossi, ecc.) in loco sul confine tra le particelle da fondere.

Frazionamento + Tipo Mappale
Si utilizza in caso di stralcio di lotto urbano, qualora si preveda la cessione di diritti sull’area residua, si procedere alla presentazione contestuale del Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale, (nota 68702 del 4 settembre 2003, della Direzione Centrale Cartografia Catasto).

Frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni a partita 1 inesistenti al Catasto Fabbricati (non derivanti da denuncia con tipo mappale)
Per le particelle che sono presenti in banca dati del Catasto Terreni come enti urbani, caricati a partita 1, mai trattati da tipo mappale, e non dichiarati al Catasto Fabbricati, va presentato il Tipo Mappale al Catasto Terreni indicando gli estremi dell'atto giuridico valido comprovante la proprietà della particella in questione in Relazione Tecnica e collegando U.I.U. al Foglio, Particella, subalterno presente in Catasto fabbricati. Successivamente va completato con la pratica DoCFa.
Vedi Risoluzione 1/E del 07/01/2020 paragrafo 3.2

Frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni a partita speciale 4 acque
Il frazionamento dovrà essere redatto ai sensi della normativa vigenti.
Il modello 51 dovrà essere firmato dall’Ispettore Demaniale.

Frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni a partita speciale 5 strade
Al frazionamento occorre allegare l’attestazione del Comune dove sia dichiarata la classificazione e la tipologia della strada (vicinale, comunale, provinciale, ecc.).
Nel caso di strada vicinale l’attestazione del Comune dovrà contenere la dicitura “strada ad uso non pubblico”.
Il modello 51 dovrà essere firmato nel caso di strada vicinale dai frontisti proprietari, mentre, negli altri casi, strade comunali, statali e provinciali, dall’Ente proprietario.

Stralcio di corte
Si utilizza quando, di una particella, una parte passa alla qualità Ente Urbano e si mantiene la rimanente porzione al Catasto Terreni ed alla medesima ditta intestataria.

Vidimazione e deposito in Comune ai sensi del comma 5 art. 18 Legge 47 del 28/02/1985
In tutti i casi di tipi mappali con stralcio di corte serve sempre la vidimazione e deposito al Comune, in ottemperanza di quanto riportato nella Circolare n. 7 del 27/07/1992.

Corte di pertinenza dei fabbricati
  • La superficie del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto di trasferimento al Catasto Fabbricati non deve superare le 10 volte l’area coperta dell’edificio (nel caso ecceda vedi punto 3.1.4).
  • Per “stralcio corte” si intende la definizione della corte di pertinenza del fabbricato la prima volta che lo stesso viene denunciato al Catasto Fabbricati.
Nel caso si volesse ridefinire la corte di un fabbricato già denunciato al Catasto Fabbricati bisognerà presentare preventivamente un frazionamento per l’individuazione dell’area da annettere, e successivamente un tipo mappale di fusione.
  • Lo stralcio della corte può interessare più particelle e deve essere effettuato sempre con le modalità definite dalla Circolare n. 2/88.
  • In caso di passaggio di fabbricati rurali al Catasto Fabbricati è possibile mantenere l’originaria corte colonica anche se essa risulti essere superiore a 10 volte la superficie coperta dei fabbricati stessi.
Qualora trattasi di unica proprietà, occorre fondere, in un'unica particella, tutti i mappali costituenti i fabbricati rurali con l’originaria corte colonica.
  • Ogni edificio che passa al Catasto Fabbricati deve obbligatoriamente avere la rispettiva corte di pertinenza. Restano esclusi dall’obbligatorietà i fabbricati di scarsa rilevanza cartografica (Decreto n. 28 del 02/01/1998) destinati ad uso non abitativo (legnaie, impianti tecnologici, cabine elettriche, ecc.). L’uso non abitativo va dichiarato in relazione tecnica.

Per maggior comprensione è opportuno che la richiesta di stralcio d’area venga menzionata nella relazione tecnica.
Nel caso si voglia far assumere al documento anche la valenza di frazionamento ordinario, il tipo si trasforma in tipo misto (frazionamento + mappale - nota 68702 del 04/09/2003).

Aree urbane
Tipologia da utilizzare solo in caso di frazionamento di aree urbane ed è consentita quando: deve essere identificata una porzione di area urbana in vista del trasferimento dei diritti (nota n. 2661 del 13/01/2003 della Direzione Centrale Catasto, che richiama la procedura dettata al punto II.2.1 della circolare 2/84). Un Ente Pubblico procede ad espropriazione per pubblica utilità o costruzione di opere pubbliche, in conseguenza dei quali deve essere stralciata una parte del mappale. Nei due casi si ha il mantenimento del numero originario alla particella principale. Sono ammesse deroghe in casi particolari da dettagliare in relazione tecnica.

1. Nel caso in cui si debba frazionare una area urbana, il cui mappale risulta privo di u.i.u. sovrastanti, non collegata di fatto ad alcuna unità edificata, per costituire un ulteriore area urbana sarà necessario un frazionamento della particella al C.T., con attribuzione del nuovo mappale all’area stralciata.

2. Successivamente all’approvazione del frazionamento, si dovrà procedere con la redazione di un DoCFa per il frazionamento dell’area urbana e la costituzione del nuovo mappale.

3. Nel caso in cui si debba frazionare un’area urbana in vista di trasferimento di diritti e sulla corte originaria siano presenti u.i.u. sovrastanti, sarà sufficiente, nel caso in cui l’oggetto del frazionamento sia destinato a continuare a far parte del lotto originario, redigere un DoCFa per frazionamento della corte allegando sempre l’elaborato planimetrico quotato con individuazione del nuovo subalterno.

4. La quotatura dell’elaborato planimetrico non comporta da parte dell’Ufficio alcun controllo, ma serve esclusivamente per una migliore identificazione della parte di lotto oggetto del trasferimento.

5. Nel caso in cui l’area urbana sia catastalmente autonoma, in pratica identificata da un mappale intero, ma funzionalmente collegata ad un lotto edificato, si consiglia di fonderla preliminarmente al lotto urbano edificato di cui costituisce logica pertinenza e quindi procedere come nel caso precedente.

6. Se invece il frazionamento comporta una modifica del lotto edificato, cioè se l’area distaccata è destinata ad avere una storia autonoma rispetto al lotto edificato originario, è necessario redigere il tipo di frazionamento nelle forme volute dalla Legge n. 47/85 osservando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 18.

Frazionamento con creazione di particelle derivate aventi superficie reale
1. Qualora la differenza tra le superfici reali derivate e le superfici nominali originali risulti nella tolleranza ammessa (pari a 1/20 dell’area), si redige il modello 51 FTP ed il compila il modello con le superfici derivate reali.
L’Ufficio provvederà a compensare le differenze di superfici con quella delle strade all’interno dello stesso foglio.
Quanto su esposto è esplicitato con la Risoluzione n. 1/E del 07/01/2020.

2. Qualora la differenza tra le superfici reali derivate e la superficie nominale originaria risulti superiore alla tolleranza ammessa (pari a 1/20) si dovrà procedere alla “doppia dimostrazione del frazionamento” riportando nel modello 51FTP prima il frazionamento della particella con superficie nominale con l’errore ripartito tra le particelle derivate e poi un frazionamento della particella con creazione di superfici reali. Il compila modello allegato al frazionamento dovrà essere quello con il frazionamento della particella avente superficie nominale e, con le particelle derivate compensate, tali che, la somma delle superfici compensate dia come risultato la superficie nominale del mappale originario. Quest’ultima superficie è quella presente in banca dati. Inoltre nel modello 51 deve essere riportata la dimostrazione grafica della diversa dimensione della particella come indicato dalla Circolare n. 11 del 1988.

3. Se la particella originaria ha superficie reale, la procedura non cambia ma la tolleranza da rispettare è di 1/500 dell’area.