Nella relazione tecnica, così come previsto dalla normativa vigente, è necessario esporre tutte le indicazioni che servono per poter meglio comprendere le problematiche tecniche che si fossero verificate al momento del rilievo. In ogni caso, qualora non vi siano evidenze da segnalare va riportata, comunque, la dicitura: “Nessuna osservazione particolare da segnalare”. Circolare n 2 del 26/02/1988 paragrafo 7 lettera g).
E' lo strumento di chiarificazione ed approfondimento che il professionista ha a disposizione per integrare quanto definito con gli altri elaborati.

La relazione deve essere snella e sintetica, contenere le informazioni utili per far comprendere l'organizzazione del rilievo – senza la descrizione in dettaglio che può essere desunta dal libretto – e in maniera specifica devono essere motivate le eventuali deroghe.

Dove contenere le seguenti notizie relative al rilievo:
morfologia del terreno ed eventuali difficoltà operative artifici utilizzati oltre le normali operazioni celerimetriche giustificazione per l'utilizzazione di schemi di rilievo non ottimizzati eventuale richiesta motivata di deroga alla normativa vigente eventuali problemi riscontrati durante il rilievo (es. differenze da: misurate, taf, superfici, ecc.)
Per frazionamenti ricadenti in Catasto Fabbricati [E.U.] codice (282) si fa obbligo di dichiarare in relazione quanto riportato nella Circolare 11E/2023

In caso di ditta intestata a persona giuridica non è obbligatorio inserire in relazione le generalità di chi firma. (Rif. : DM 701/94, Circolare 194T/1995 e Circolare 49T/96)
Si ritiene possa essere di maggiore chiarezza.
La non indicazione non può essere comunque motivo di sospensione.

Nel caso di Tipo Mappale per nuova costruzione, non è obbligatorio inserire in relazione la data di ultimazione dei lavori e non è previsto da nessuna circolare.
Si ricorda, di evitare nella compilazione della relazione l'utilizzo dei caratteri particolari ( à, ò, è, ì, °, ecc.) sostituendoli con l'apostrofo “ ‘ “, oppure con il punto “ . “