E' un documento che fa parte dell'atto di aggiornamento solo se ne ricorrono i presupposti di legittimità. Pertanto è parte complementare dell'atto di aggiornamento e come tale va conservato assieme all'atto per il tempo imposto dalla direttive del Catasto di anni cinque (5) dal tecnico compilatore.

Normativa di riferimento:
D.P.R. n°650 art. 5 del 26/10/1972 articolo 8 comma 3
Decreto del Ministero delle Finanze n° 701 articolo 1, commi 5 e 8, del 19/04/1994
Circolare n°194/T del 13/07/1995
Circolare n°49/T/96 del 27/02/1996
Circolare n.2 prot. n°19027 del 09/03/2006 paragrafo 5 comma 2
Circolare n°1 prot. n°3134 del 15/01/2007 paragrafo 3.5 comma 2 e 3
Chiarimenti n°5065 del 28/12/2015
Procedura prot. n°62720 del 21/03/2018 paragrafo 1.2.

Si distinguono due tipi di lettera d'incarico:
1) - Lettera d'incarico dell'avente diritto (vedi modello)
2) - Delega rappresentanza.

1) - Lettera d'incarico dell'avente diritto
     a) - Quando il firmatario firma per tutti i titolari di diritti reali. (il firmatario dovrà avere più lettere d'incarico nella quale ciascuno delega il firmatario ovvero il tecnico recepisce tutte le lettere degli aventi diritto).
     b) - Per procedimento d'Ufficio (es. il Autorità Giudiziaria, Ente espropriante).
     c) - Mancata autorizzazione al conferimento del mandato. (Quando il firmatario si assume tutte le responsabilità nei riguardi degli aventi diritto che non hanno firmato. Ovvero l'avente diritto muore (De Cuius) firmano gli eredi per procedere con la Denuncia di Successione [vedi modello per eredi])
     d) - Mancata sottoscrizione dell'atto (solo il Tecnico redattore dell'atto)

2) - Delega rappresentanza
    a) Indicazione del conferimento al tecnico della delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (Un ente [Comune; Provincia; Regione; Ministero; ecc.]).